La misura è stata ideata al fine di consentire la detrazione del 110% delle spese sostenute dai contribuenti che abbiano compiuto interventi diretti a incrementare l’efficienza energetica, a ridurre il rischio sismico oppure a migliorare il consolidamento delle proprie unità immobiliari o edifici.
Nonostante le buone intenzioni, nell’applicazione di questa misura agevolativa sono sorte numerose difficoltà attuative, che hanno contribuito a creare un contesto (anche normativo) di estrema incertezza.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha fornito diversi chiarimenti in materia, non sempre utili al fine di dissipare i tanti dubbi, e di recente è intervenuta ancora una volta con due circolari:
Con il primo dei due provvedimenti da ultimo citati, che si compone di ben 130 pagine, e che si innesta in un contesto di irragionevole proliferazione di chiarimenti (meramente) amministrativi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riassuntivo delle precedenti indicazioni rese in materia, e, poi, ha offerto alcune precisazioni.
La circolare, infatti, fornisce una illustrazione completa della disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.
Da ultimo, a significare quanto questo strumento, che avrebbe dovuto rappresentare una opportunità per la collettività, è invece identificabile come la causa di molti problemi, con la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate è tornata a offrire chiarimenti sulle modalità di cessione dei crediti, sbloccando, di fatto, almeno sembra, il meccanismo essenziale per il funzionamento del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.
In tale ultima circolare, in particolare, sono stati stabiliti gli obblighi in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, e vengono individuati “indici di diligenza” che, come spiega il Fisco, se rispettati escludono controlli sui bonus edilizi, ma potrebbero indurre a controlli più incisivi, e che sono:
Orbene, dopo quest’ultimo intervento, con il quale è stata fatta chiarezza sulla responsabilità solidale degli intermediari ai casi di dolo e colpa grave, le banche sembrano aver ripreso coraggio e sembra che la macchina abbia ripreso il proprio corso.
La circolare 33/E, infatti, fornisce chiarimenti su un tema delicato e ampiamente discusso tracciando e meglio definendo i confini della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, limitandoli ai casi in cui “sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta” e a detto fine è offerta una esemplificazione non esaustiva, ma molto utile, dei casi in cui, per l’appunto, sussistono il dolo e la colpa grave.
A completare il quadro delle indicazioni sulla “ripresa” consapevole delle cessioni, poi, l’Agenzia, a corredo e commento delle novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, chiarisce la possibilità per le banche di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), senza necessità di una ulteriore istruttoria sul credito, fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
Nel medesimo documento, inoltre, l’Agenzia offre alcuni chiarimenti su come rimediare in caso di ritardi o di errori nella comunicazione di opzione.
In definitiva, si tratta di un tema, quello del Superbonus, che somiglia sempre di più a “una storia infinita”, e che lungi dall’essere chiaro e definitivo, nonostante i tanti (troppi) interventi “correttivi” di una legislazione incompleta e farraginosa, apre la strada a controlli, a contestazioni e a problemi per i cittadini e per le imprese, insomma per tutti i contribuenti.
Riferimenti di prassi: