Proroga della sanatoria ricerca e sviluppo.
Edoardo Belli Contarini su Il Sole 24 Ore

Sanatoria ricerca e sviluppo, la proroga favorisce il ravvedimento

Edoardo Belli Contarini
su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

Il termine per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S maturati negli anni 2015-2019, previsto al 30 settembre, poi prorogato al 31 ottobre, verrà posticipato. Con un emendamento al decreto Aiuti ter (Dl 144/2022), si prevede uno slittamento oltre il 30 novembre, con rinvio forse di un anno sia per la domanda, sia per il versamento della prima rata.

L’auspicata proroga consentirebbe di ponderare meglio la convenienza della sanatoria, i cui benefici sono l’abbuono degli accessori, ma con restituzione del credito; la dilazione triennale per il riversamento, in assenza di un avviso di recupero e la causa di non punibilità del delitto ex articolo 10-quater, Dlgs 74/2000, da verificare però comunque dall’Agenzia in ossequio al “doppio binario”.

Nonostante il provvedimento delle Entrate del 1° giugno 2022, le criticità del condono, che non è di tipo “tombale”, non sembrano superate. Anzi, di recente, l’Agenzia ha inviato molti avvisi di alert di anomalia, riscontrati “a tavolino”, cioè in base al bilancio e alle dichiarazioni presentate (quadro Ru), mettendo in dubbio il requisito della novità dell’attività di R&S ed esortando le imprese alla sanatoria con ricadute sul versante penale.

Ma ciò dimostra all’evidenza che il presupposto della novità è intercettabile con i controlli automatizzati ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e quindi in caso di incertezza tecnica non si tratta di “crediti inesistenti” ma di “crediti non spettanti” (articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997). Del resto, se gli investimenti in R&S sono stati realizzati, allo stesso tempo non possono tacciarsi di “inesistenza”.

In questa prospettiva, il provvedimento di clemenza non sembra vantaggioso. L’eventuale illecito, derivante da un’opinabilità tecnica di fondo, potrebbe punirsi tutt’al più con la sanzione più mite del 30% e non già del 100%, dovrebbe accertarsi nel termine di decadenza più breve (quattro anni invece di otto) e potrebbe ricondursi – al limite – all’ipotesi attenuata del delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, comma 1).

Clicca qui per leggere l’articolo completo
Clicca qui per scaricare l’articolo in formato .pdf