L’ultimo articolo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 24 agosto 2023.
L’articolo 6, lettera e), numeri da 1 a 4 della legge 111/2023 – delega al Governo di riforma fiscale – interviene, anzitutto, sulla compensazione intersoggettiva delle perdite nei casi di fusione, scissione e trasferimento del controllo della società in perdita con l’obiettivo di contrastare il «commercio delle bare fiscali».
Inoltre, viene disciplinata la circolazione cross border all’interno dell’Unione Europea delle perdite cosiddette «finali» generate da una società in un altro Stato membro e poi trasferite a una società residente, all’esito di operazioni straordinarie «in entrata».
Anzitutto, va chiarito che la compensazione delle perdite con gli utili non costituisce un’agevolazione, ma l’attuazione del principio di capacità contributiva: infatti, la ratio è quella di mitigare la rigidità dell’autonomia dei periodi di imposta, accordando la compensazione «verticale», ovvero il saldo algebrico dei redditi e delle perdite registrati durante l’intero ciclo aziendale; quindi, ben vengano dei correttivi.
In questa precisa prospettiva, le perdite rappresentano un asset prezioso per l’impresa, sotto diversi profili: in termini di «risparmio» Ires, fiscalità anticipata, scomputo dai maggiori imponibili in caso di accertamento erariale, anche in seno al consolidato. Ciò posto, è improcrastinabile aggiornare e armonizzare i diversi indici di elusione sparsi nel Tuir (articoli 84, 172 e 173), ormai divenuti anacronistici e comunque inidonei a intercettare alcuni fenomeni patologici, come il limite del patrimonio netto e le spese o il numero dei dipendenti occupati da utilizzare per il cosiddetto test di vitalità.
Con la stessa finalità antielusiva, viene prevista la revisione del concetto di «modifica dell’attività» che, in base all’articolo 84 del Tuir, in caso di trasferimento del controllo della società in perdita, svolgerebbe un ruolo di spia di un comportamento abusivo.
Questo perché per l’agenzia delle Entrate desta sospetto sia il cambio qualitativo dell’attività, ovvero del settore economico o commerciale dell’impresa, sia persino quello quantitativo, qualora, per esempio, liquidità, asset e contratti profittevoli siano apportati nella società che perde, nonostante l’azienda sia in fase di rilancio.
L’approccio sopra citato, però, rischia di intralciare la rivitalizzazione delle imprese dotate di un track record, meritevoli di risanamento, e quindi gli investimenti non dovrebbero ostacolare l’utilizzo delle perdite accumulate (in proposito, si veda l’interpello 39/2022). Piuttosto, in un’ottica più sistemica, sarebbe preferibile applicare un mix di diversi e più aggiornati indici di bilancio e concentrare tutti i rimedi antielusivi nella norma generale antiabuso, con riferimento all’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Con l’occasione, sempre in attuazione del principio di capacità contributiva, come pure suggerito dalla Commissione Europea, andrebbe contemplato anche il carry back delle perdite (raccomandazione 2021/ 801), già sperimentato in altri ordinamenti, con conseguente rimborso delle imposte assolte a suo tempo. In alternativa, si potrebbe accordare la conversione delle perdite fiscali pregresse in crediti di imposta, magari con un utilizzo diluito in più annualità oppure, qui sì con la finalità di agevolare alcuni settori strategici specifici, ampliare la facoltà prevista per le start up di cedere le perdite alla società partecipante, anche se, a oggi, trattasi soltanto di società quotata.
Infine, in armonia con la giurisprudenza unionale, si disciplina compiutamente la circolazione cross border comunitaria delle perdite, ammettendo il riporto delle final losses generate da una società all’estero, poi confluita in una società residente in Italia, che intende utilizzarle in compensazione, contemperando, da un lato, la libertà di stabilimento, dall’altro, il riparto della potestà impositiva tra gli Stati membri. In questa cornice, è bene ricordare che deve trattarsi, però, di perdite «esaurite», ovvero definitive nello Stato di origine, così da scongiurare un fenomeno di duplice deduzione nello Stato di destinazione. A seguire, si pone la questione, niente affatto scontata, del meccanismo di calcolo del quantum utilizzabile in compensazione (sentenza Cgue 22 settembre 2022, causa C- 538/20).