Le criptovalute all’esame delle vecchie plusvalenze – Edoardo Belli Contarini su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore

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Il contributo dell’avv. Edoardo Belli Contarini, socio dello Studio Fantozzi & Associati, su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore.

Le criptovalute all’esame delle vecchie plusvalenze

La legge di Bilancio qualifica i redditi e sana il passato ma restano dubbi

La legge di Bilancio 197/2022 definisce e regola ex novo le cripto-attività anche ai fini Irpef introducendo la lettera c-sexies) nell’articolo 67 del Tuir, ma non colma il vuoto normativo per le plusvalenze realizzate prima del 1°gennaio 2023 (articolo 1, commi 126-147).
L’articolo 1, comma 127 prevede che le plusvalenze realizzate prima «si considerano» riconducibili nell’articolo 67 del Tuir tra i «redditi diversi». Tuttavia si trascura che, al di là dell’astrattezza di questa norma transitoria, in forza degli articoli 23 e 53 della Costituzione nonché 1 e 3 dello Statuto dei contribuenti «la legge tributaria non dispone che per l’avvenire» (si veda pure l’articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile). Fa eccezione la legge di interpretazione autentica, ma in questa caso così non è, sia per la formulazione e il contenuto delle norme, sia in ragione della relazione illustrativa.
Nonostante il fatto che la nuova disciplina delle criptovalute sia tracciata dal 2023, per la legge di Bilancio la normativa ha efficacia ex tunc; invero, però, solo adesso sono regolati (quasi) tutti i tributi, l’Irpef, i regimi alternativi di imposizione in base agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 461/1997, l’Ires, l’Irap, l’imposta di bollo, l’Ivafe, gli obblighi di monitoraggio fiscale.
A stretto rigore, nel silentio legis, appare discutibile anche l’esenzione Iva ex articolo 10, n. 3) del Dpr 633/1972, concernente tassativamente le «operazioni relative a valute estere aventi corso legale», essendo ormai chiaro che la criptomoneta non è valuta flat, tantomeno estera, ma semmai è “a-territoriale” (per l’imposta di successioni e donazioni, si vedano gli articoli 1 e 9 del Tu 346/1990, ove si ha riguardo in modo generico ai «trasferimenti di beni»). Si ricorderà la querelle insorta in materia: l’Agenzia, in base alla remota sentenza della Corte Ue in tema di Iva (C-264/14), estendeva alle criptovalute il trattamento delle valute estere (articolo 67, lettera c-ter). Altri facevano riferimento ai redditi da attività commerciali non abituali (lettera i); altri, a nostro parere più correttamente, escludevano la tassazione risultando inapplicabile persino la norma di chiusura del Tuir, non trattandosi di “strumenti finanziari” ex Tuf 58/1998 (lettera c-quinquies).

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