è il titolo dell’ultimo articolo dell’Avv. Edoardo Belli Contarini, pubblicato in data 21 febbraio 2024 su Il Sole 24 Ore.
Ne riportiamo di seguito un estratto:
Le imprese residenti possono beneficiare di tutte le categorie di incentivi fiscali di cui al regolamento Ue 651/2014, relativo agli aiuti di Stato senza necessità di previa notifica alla Commissioni, purchè vengano rispettate le condizioni e i limiti ivi previsti (articolo 4 del Dlgs 209/2023, relativo dossier Camera in tema di aiuti di Stato).
In particolare, l’impresa, per beneficiare ad esempio dei crediti di imposta ricerca e sviluppo, IT, del patent box e del bonus formazione 4.0 del personale, non deve risultare «in difficoltà» ovvero «oggetto di proceduta concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura su richiesta dei suoi creditori» (articolo 2, n.18, lettera c, del regolamento Gber).
In modo più o meno analogo anche la normativa domestica prescrive tale requisito soggettivo, risultando escluse dalle agevolazioni le imprese soggette a una delle procedure concorsuali di cui al Dlgs 14/2019 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019; articolo 1 del provvedimento Agenzia n. 48243/2022; articolo 2 del decreto interministeriale 4 maggio 2018).
Tuttavia, con l’entrata in vigore dall’articolo2, lettere a) e b), del Codice della crisi, assumono rilievo non tanto i connotati “concorsuali” delle procedure, quanto piuttosto le distinte nozioni di pre-crisi, crisi e insolvenza, declinate in una prospettiva di escalation e in funzione dell’accesso alla composizione negoziata e/o agli altri «strumenti di regolazione della crisi» preordinati alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica e non già a fini liquidatori (si intende per crisi «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; si definisce invece, insolvenza «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».