La delega fiscale corregge il Codice della crisi di impresa con un intervento articolato su diversi versanti, tenendo distinti gli istituti di risanamento dagli istituti liquidatori.
Anzitutto, soltanto nelle procedure di ristrutturazione continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del reddito d’impresa; diversamente, per gli istituti liquidatori, si prevede un unico criterio di determinazione del reddito di impresa fondato sul criterio, già previsto nel Tuir, del residuo attivo conseguito nell’intero e unico periodo di durata della procedura, con conseguente adeguamento dei relativi obblighi e adempimenti anche di carattere dichiarativo.
Inoltre, l’accesso alle procedure di risanamento ovvero di liquidazione comporta anche la regolamentazione ex novo dei connessi aspetti procedurali: a) il rimborso e la cessione dei crediti di imposta maturati nel corso delle procedure; b) il regime degli atti impositivi, da notificare obbligatoriamente sia agli organi della procedura, sia all’impresa debitrice; c) la legittimazione processuale alla relativa impugnazione, ferma restando in ogni caso quella dell’impresa in crisi, per garantire la piena attuazione del diritto di difesa.
In secondo luogo, viene confermata, anzi ampliata a tutti gli istituti disciplinati dal Codice la «fiscalità di vantaggio» a beneficio sia dell’impresa da risanare, sia dei suoi creditori, rispettivamente, in termini di irrilevanza integrale o parziale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti (articolo 88, comma 4-ter, Tuir) , di deducibilità automatica delle perdite su crediti (articolo 101, comma 5, Tuir) nonché di variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta ai fini Iva (articolo 26, commi 3-bis, 5-bis e 10-bis, del Dpr 633/1972).
Non si prevede però alcun intervento ai fini del tributo di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, liquidate in misura proporzionale e non già in misura fissa; ad esempio, in occasione del rilascio da parte dell’impresa in crisi di ipoteche sugli immobili o del pegno sulle quote di srl, a garanzia del puntuale adempimento della transazione, nonostante dette garanzie siano concesse nell’interesse dell’erario – oltre che della stessa impresa – per non dire della tassazione dei relativi atti giudiziari, cioè dei provvedimenti di omologazione del tribunale.