La nuova normativa sul gaming richiede competenze specifiche: intervista a Francesco Giuliani

AGIMEG (Agenzia di Stampa Mercato dei Giochi), ha intervistato il partner, avv. Francesco Giuliani  sulle nuove misure introdotte per la disciplina del gioco online (gaming).

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Il mercato del gioco è molto complesso sotto ogni profilo, anche sotto quello normativo. Le imprese del settore da tempo sentono il bisogno di una riorganizzazione totale. Il decreto legislativo del marzo scorso ha messo mano ad alcuni aspetti, in particolare con riguardo al gioco online. Ora è attesa la gara per le concessioni online che saranno rinnovate.

Il gaming è un mondo in evoluzione e va monitorato attentamente

Questo settore di mercato è in forte crescita ed è composto da numerose aziende che vanno dai grandi operatori internazionali ai principali fondi di investimento, passando per le piccole e medie imprese. I cambiamenti in arrivo probabilmente genereranno nelle imprese coinvolte,  una aumentata necessità di assistenza e consulenza giuridica e tributaria specializzata.

I professionisti dovranno farsi trovare pronti a fornirla anche grazie alla creazione di team interprofessionali di esperti.

Questi ed altri aspetti specifici delle problematiche del gaming sono toccate dall’intervista che Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati ha rilasciato ad AGIMEG il 30 gennaio 2025.

 

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Il 2025 sarà un anno cruciale per il settore del gioco pubblico con la gara per le concessioni online e l’attesissimo riordino del comparto fisico, misure molto attese dall’intero settore. Tuttavia, questi cambiamenti potrebbero portare a contenziosi e dunque alla necessità di consulenze da parte di professionisti competenti sulla complicata normativa dedicata al gioco. Agimeg, su questi temi, ha intervistato l’avvocato Francesco Giuliani dello studio legale tributario Fantozzi e associati.

Il 2025 sarà un anno molto importante per il settore del gioco pubblico, comparto importante dal punto di vista economico, politico, sociale. Su tanti aspetti, sarà però anche un anno per le aziende del settore proprio perché dovranno far fronte ai numerosi impegni previsti da queste normative in arrivo.

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La Cassazione non applica il favor rei alla sanzione amministrativa tributaria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1274/2025, pubblicata il 19 gennaio, ha affermato che la deroga al principio del favor rei, applicato per equivalenza con la sanzione penale, anche in ambito sanzionatorio amministrativo tributario, può essere giustificata da esigenze di gettito erariale e ne ha escluso l’applicazione al caso di specie.
Ancora una volta la Corte abbraccia le ragioni erariali non tenendo conto dei principi costituzionali. La notizia è pessima per i contribuenti che si vedono negare un beneficio che trova la sua ragione d’essere nella Costituzione e nelle norme sovranazionali.

Per i contenziosisti dello Studio, tuttavia, si apre la possibilità di proporre giudizi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che si può considerare l’ultimo baluardo a difesa dei diritti fondamentali dei contribuenti.

L’avvocato Francesco Giulianil’avvocato Giulio Chiarizia, peraltro stanno ultimando la seconda edizione del volume:
«Diritto tributario, CEDU e diritti fondamentali dell’U.E.», di prossima pubblicazione per la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre.

Di seguito un estratto della sentenza nel punto in cui esamina l’applicazione della lex mitior (norma più favorevole al contribuente), ed esclude l’applicabilità del principio di favor rei.

«[La difesa del ricorrente] si è doluta pertanto della violazione del principio della retroattività della lex mitior, applicabile tanto alle sanzioni penali in senso stretto, quanto a quelle amministrative aventi contenuto sostanzialmente penale. A tal fine ha invocato la disciplina e la giurisprudenza unionale.

Ha quindi sostenuto che, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per la rimessione della questione alla Corte costituzionale, comunque invocata, l’art. 5 debba essere disapplicato per contrasto con l’art. 49, par. 1, del CDFUE. La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 del DLgs. n. 87 del 2024 non può trovare accoglimento, né le difese della società hanno allegato ragioni sufficienti ad evidenziare la non manifesta infondatezza della denuncia di illegittimità costituzionale della disciplina derogatoria.

Premesso che l’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, ed in particolar modo all’art. 5 del DLgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, così derogando al generale principio di retroattività della legge più favorevole, la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali.

Questo collegio ovviamente non ignora la rilevante problematica sottesa al tema dell’applicazione della legge più favorevole per le ipotesi di rideterminazione delle sanzioni tributarie, questione di certo amplificata nel caso di specie, considerando che l’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampia revisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo in pratica l’intero impianto regolato dai DLgs. nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997. E tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, come di tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal Legislatore con la L. n. 111 del 2023 – dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con i conseguenti principi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse, quelli elencati nelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali) e c, punti da 1 a 5 (per le sanzioni amministrative) – consente di “leggere” la deroga alla lex mitior disposta dal legislatore delegato in un quadro coerente con i principi costituzionali, così come con quelli unionali.

Deve intanto riaffermarsi che l’equivalenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale costituisce una regola tendenziale ineludibile e inevitabile, che tuttavia non giunge ad una perfetta sovrapposizione dei piani. Se è vero che il principio del favor rei trova copertura costituzionale (nell’art. 25 Cost. secondo certa interpretazione, nell’art. 3 Cost. secondo più persuasiva ricostruzione), e sovranazionale nell’art. 49 CDFUE e nell’art. 7 CEDU, e che,

come più volte affermato dalla giurisprudenza unionale e da quella nazionale, la sanzione amministrativa può assumere sostanza e natura penale, è altrettanto utile ricordare che la stessa natura penale delle sanzioni ha necessità d’essere perimetrata.

A tal fine, senza lunghe digressioni, punto di costante snodo in materia è sempre rappresentato dai criteri fissati dalla Corte EDU nella sentenza “Engel”, ossia la qualificazione penale dell’illecito e, in sua assenza, al fine della estensione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 CEDU e 49 CDFUE a illeciti anche non qualificati formalmente come penali, lo scopo af”ittivo e non riparatorio della misura, la gravità della misura, anche nella sua applicazione concreta, la rilevanza attribuita dalla disposizione alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’autore (Corte EDU, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others/Netherlands).

Ciò comporta che le regole di garanzia affermate dai principi unionali in tema di reato si estendano alle sanzioni amministrative, ma questo non significa che reato e pena siano perfettamente coincidenti con violazione amministrativa-tributaria e sanzione».

Francesco Giuliani relatore al Congresso Nazionale AICPE

Sabato 13 aprile Francesco Giuliani, socio Fantozzi e Associati, è relatore al Congresso Nazionale AICPE – Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica – che si terrà dal 12 al 14 aprile presso il Palacongressi di Rimini.

L’intervento si concentra sull’applicazione del regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ma spesso contestato dall’amministrazione finanziaria.

Scarica la locandina dell’evento in pdf

Martedì 20 febbraio Francesco Giuliani partecipa alla Tavola rotonda organizzata da CONEFI e Istituto Luigi Sturzo sull’IVA occulta

Martedì 20 febbraio 2024 dalle ore 14.00 alle ore 18:30, l’avvocato Francesco Giuliani partecipa alla

Tavola rotonda organizzata da CONEFI e Istituto Luigi Sturzo:

«IVA occulta: come reperire maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale?»

Il recepimento della nuova Direttiva sulle aliquote un’occasione da non sprecare

L’evento si svolge presso Palazzo Baldassini in Via delle Coppelle 35, a Roma.
È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social dell’Istituto Sturzo.

Oltre all’Avv. Giuliani, partecipano:

  • On.le prof. Maurizio Leo (Vice Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
  • On.le dott.ssa Lucia Albano (Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
  • On.le dott. Alessio D’Amato (Consigliere, Regione Lazio)
  • Dott.ssa Tiziana Frittelli (Presidente, Federsanità)
  • Prof. Walter Ricciardi (Università Cattolica, Roma)
  • Prof. Raffaello Lupi (Università di Roma “Tor Vergata”)
  • Prof. Francesco Montanari (Università di Chieti-Pescara)
  • Prof. Fabio Angelini (Università UniNettuno di Roma)
  • Prof.ssa Alessia Vignoli (Università di Roma “Tor Vergata”)
  • Avv. Fabrizio Urbani Neri (Avvocatura dello Stato)
  • Dott. Giovanni Bianchi (CONEFI)
  • Dott.ssa Elisabetta Biondi (CONEFI)
  • Dott. Lorenzo Terranova (CONEFI)

L’attuale sistema di esenzione IVA per i servizi resi dal sistema sanitario diventa spesso un boomerang per gli operatori del settore e, indirettamente, per gli assistiti. Introdotta quando le cure si basavano prevalentemente su lavoro medico e infermieristico con tecnologie ridotte e bassi consumi di materiali, diventa controproducente man mano che la medicina si industrializza. Nella misura in cui ciò avviene, l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi trasforma l’esenzione in uno svantaggio.

È un fenomeno che si aggrava con la crescente necessità di avvalersi di attrezzature e macchinari medici e diagnostici sempre più avanzati e acquisiti tramite forme contrattuali differenziate. Si sono ingenerate così per tutta la filiera distorsioni, sia in termini di oneri fiscali sia in termini di scelte organizzative. Con l’intensificarsi della presenza di macchinari e materiali di consumo l’esenzione, nata come agevolazione, diventa spesso una penalizzazione.

Questo fenomeno incide negativamente sul settore sanitario tanto sul fronte degli investimenti, dove l’incidenza raggiunge oggi il 22% nelle attrezzature anche tecnologicamente più avanzate, quanto sulla gestione corrente, dove l’incidenza è stimata comunque in misura superiore a quella dell’aliquota ridotta e cresce con l’introduzione di tecnologia ed esternalizzazione, ostacolando di più quindi le strutture di eccellenza.

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Lunedì 15 maggio l’avv. Francesco Giuliani interviene al Workshop “Digital Tax” di Fondazione Leonardo

Convegno – Digital Tax

«Il prelievo fiscale e le nuove forme di ricchezza prodotte dalla e attraverso la tecnologia. Il tema della territorialità»

Lunedì 15 maggio 2023

presso la Fondazione Leonardo (via Plebiscito, 102 a Roma)

 

L’avv. Francesco Giuliani partner dello Studio Fantozzi & Associati, interviene al sesto incontro del ciclo di workshop organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine in via del Plebiscito, 102 a Roma.

L’evento si colloca nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, e curati dall’avvocato Francesco Giuliani, con l’obiettivo di approfondire il tema del rapporto tra fisco e tecnologia.

La Digital Tax è l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e modificata dalla Manovra 2020 e coinvolge numerosi player del settore informatico, di cui la maggior parte multinazionali di dimensioni enormi.

La ricerca di un equilibrio tra il trattamento fiscale di questi giganti delocalizzati per antonomasia e quello delle imprese piccole e medie che sono vessate da tassazioni spesso insostenibili è un dibattito molto interessante.

Lo spunto offerto dalla Digital Tax di esplorare il complicato rapporto tra fisco e tecnologia anima gli incontri tra i massimi esperti del settore che prendono parte a questo e ai prossimi incontri organizzati da Fondazione Leonardo.

 

Programma dell’evento

Apertura dei lavori:

  • Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine

Interventi

  • Francesco Giuliani, Avvocato, partner Studio Fantozzi & Associati
    «Introduzione alle relazioni»
  • Marco Iuvinale, Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali MEF
    «Gli sviluppi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale e dei beni immateriali»
  • Francesco Rullani, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università Ca’ Foscari di Venezia
    « Rivoluzione digitale e nuove categorie dell’economia»
  • Loredana Carpentieri, Professore ordinario Università di Napoli “Parthenope”
    «La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle imprese multinazionali»
  • Giulio Bassi, Dottore Commercialista
    «Riflessioni sulla introduzione di una “Microtassa digitale” nel sistema tributario italiano»
  • Marc Chesney, Professore ordinario di Matematica finanziaria Università di Zurigo
    «La Microtassa digitale nella esperienza svizzera»

“Pod Tax”, il nuovo podcast di The Skill in collaborazione con lo studio Fantozzi e Associati

“Pod Tax” è il titolo della nuova serie podcast firmata On Air! The Skill e realizzata in collaborazione con lo Studio legale tributario Fantozzi & Associati.

Il ciclo di episodi, curati dal direttore creativo di The Skill Group, Gianfranco Valenti, autore e conduttore Rai Radio, si avvale della presenza dell’avv. Francesco Giuliani e dell’avv. Edoardo Belli Contarini, soci dello studio Fantozzi & Associati.
Il podcast è articolato in cinque episodi:

  1. La tassazione degli extraprofitti delle società energetiche
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani
  2. La transazione fiscale alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa
    Speaker: Avv. Edoardo Belli Contarini
  3. La gestione dell’impresa e gli adeguati assetti organizzativi. L’art. 2086 C.C.
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani
  4. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo
    Speaker: Avv. Edoardo Belli Contarini
  5. La transazione fiscale e il settore auto
    Speaker: Avv. Francesco Giuliani

Dal nuovo codice della crisi d’impresa al settore auto, dagli extraprofitti delle società energetiche al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Questi alcuni degli argomenti trattati nel podcast, disponibile ora sulle principali piattaforme digitali:


 

Trust: l’intervento di Francesco Giuliani su ItaliaOggi

L’avvocato Francesco Giuliani interviene su ItaliaOggi sul tema del Trust

Trust, uno strumento delicato che ha bisogno di esperti

Oltre 1.300 aziende hanno almeno un trust azionista, nell’80% dei casi socio di controllo

 

Sono passati quasi 34 anni dalla firma della Convenzione dell’Aja, con cui l’Italia riconosceva come trust tutti «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico». Da allora, grazie anche all’opera divulgativa svolta dal professor Maurizio Lupoi, l’utilizzo di quest’istituto di diritto anglosassone è diventato sempre più frequente anche in Italia. Tuttavia, al di là del progressivo superamento delle difficoltà giuridiche che l’istituto comporta, l’Italia sconta ancora alcuni «gap» culturali che ne rallentano l’impiego.

Per Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati «se il potere di gestire e disporre dei beni conferiti permane in tutto o in parte in capo al disponente, il trust è considerato fiscalmente «inesistente» (o interposto), con la conseguenza che i redditi (formalmente) prodotti dal trust continueranno ad essere attribuiti allo stesso disponente. Ciò che si auspica, dunque, a oltre trent’anni dall’ingresso dell’istituto nel nostro ordinamento, è l’abbandono di reticenze e furbeschi raggiri, per una valorizzazione del trust, anche in ambito imprenditoriale, quale valido strumento per garantire, ad esempio, la continuità aziendale preservando il patrimonio dell’azienda dalle, spesso disastrose, querelle tra eredi».

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Patent box: l’intervento di Francesco Giuliani su ItaliaOggi

L’avvocato Francesco Giuliani interviene su ItaliaOggi sul tema del Patent box

Patent box, si cambia: punite le aziende che non investono

I legali che si occupano di tax sono critici sulla nuova disciplina sui beni immateriali

Patent Box, si cambia. Lo strumento, nato nel 2015 (art. 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 n. 190/2014), che prevede un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, è stato aggiornato: il nuovo patent box, introdotto dal dl n. 146/2021, consente ora all’impresa di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% per le spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.

«In origine l’agevolazione consisteva nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili», spiega Francesco Giuliani, partner dello Studio Fantozzi e Associati.

«Per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 146/2021 (decreto legge avente ad oggetto le « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili») e dell’art. 1, commi 10-11, della legge n. 234/2021, l’originario regime di «Patent box», a decorrere dal periodo di imposta 2021, è stato abolito e sostituito con un incentivo «semplificato» (c.d. «Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo» o «nuovo Patent box»). Si è così passati da un sistema di detassazione parziale del reddito (50%) derivante dall’utilizzo di determinati beni immateriali, a una maggiorazione del 110% delle spese sostenute dall’«investitore» per le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione (soltanto) dei software protetti da copyright, brevetti industriali, nonché disegni e modelli giuridicamente tutelati. L’agevolazione, che si sostanzia, dunque, in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti beni immateriali, deve essere esercitata in dichiarazione dei redditi, ha una durata di 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile. Le modifiche apportate all’agevolazione in commento rispondono a diverse esigenze, quali, per un verso, implementare i benefici per le imprese in termini di semplificazione del meccanismo di calcolo, di maggiore certezza e di celerità nella relativa fruizione, e, per altro verso, di ridurre il livello di complessità e di aleatorietà del beneficio derivanti da potenziali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. In ogni caso, nonostante le semplificazioni intervenute, sul piano economico, la nuova misura, incentivando gli investimenti in R&S con una maggiorazione dei costi, sulla falsariga del «superammortamento», avvantaggia soprattutto le imprese che spendono di più, quelle di più grandi dimensioni, a svantaggio delle pmi, che hanno meno disponibilità, ma che fanno del processo di innovazione proprio il tratto distintivo dell’attività aziendale spesso mantenendo segreti gli output della propria R&S in ragione degli elevati costi».

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Lunedì 3 aprile gli avv. Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti intervengono al Workshop “Digital Tax” di Fondazione Leonardo

Convegno – Digital Tax

«La fiscalità come incentivo all’investimento in ricerca e sviluppo e come sostegno alla transizione ecologica»

Lunedì 3 aprile 2023
presso la Fondazione Leonardo (via Plebiscito, 102 a Roma)

 

L’avv. Francesco Giuliani e l’avv. Valentina Guzzanti, rispettivamente partner e associate dello Studio Fantozzi & Associati, intervengono al quinto incontro del ciclo di workshop organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine in via del Plebiscito, 102 a Roma.

L’evento si colloca nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati da Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, e curati dall’avvocato Francesco Giuliani, con l’obiettivo di approfondire il tema del rapporto tra fisco e tecnologia.

La Digital Tax è l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e modificata dalla Manovra 2020 e coinvolge numerosi player del settore informatico, di cui la maggior parte multinazionali di dimensioni enormi.

La ricerca di un equilibrio tra il trattamento fiscale di questi giganti delocalizzati per antonomasia e quello delle imprese piccole e medie che sono vessate da tassazioni spesso insostenibili è un dibattito molto interessante.

Lo spunto offerto dalla Digital Tax di esplorare il complicato rapporto tra fisco e tecnologia anima gli incontri tra i massimi esperti del settore che prendono parte a questo e ai prossimi incontri organizzati da Fondazione Leonardo.

 

Programma dell’evento

Apertura dei lavori:

  • Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine

Interventi

  • Francesco Giuliani, Avvocato, partner Studio Fantozzi & Associati
    «Introduzione alle relazioni»
  • Maurizio Montemagno, Direttore Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI-MISE
    «Le misure di supporto a favore delle imprese»
  • Carola Maggiulli, Capo settore-Environmental, energy, transport taxation and FTT – Commissione europea
    «Transizione ecologica. Quadro europeo»
  • Maria Di Meglio, Funzionario presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
    «Le misure fiscali qualificabili come aiuti di stato»
  • Valentina Guzzanti, Avvocato, associato Studio Fantozzi & Associati
    «Il credito di imposta ricerca sviluppo tra incertezza normativa e interpretazione erariale distorta»
  • Susanna Cannizzaro, PhD in Diritto tributario. Professore associato abilitato in Diritto tributario
    «Transizione ecologica interna»

Ore 18:10 – Interventi liberi