La nuova normativa sul gaming richiede competenze specifiche: intervista a Francesco Giuliani

AGIMEG (Agenzia di Stampa Mercato dei Giochi), ha intervistato il partner, avv. Francesco Giuliani  sulle nuove misure introdotte per la disciplina del gioco online (gaming).

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Il mercato del gioco è molto complesso sotto ogni profilo, anche sotto quello normativo. Le imprese del settore da tempo sentono il bisogno di una riorganizzazione totale. Il decreto legislativo del marzo scorso ha messo mano ad alcuni aspetti, in particolare con riguardo al gioco online. Ora è attesa la gara per le concessioni online che saranno rinnovate.

Il gaming è un mondo in evoluzione e va monitorato attentamente

Questo settore di mercato è in forte crescita ed è composto da numerose aziende che vanno dai grandi operatori internazionali ai principali fondi di investimento, passando per le piccole e medie imprese. I cambiamenti in arrivo probabilmente genereranno nelle imprese coinvolte,  una aumentata necessità di assistenza e consulenza giuridica e tributaria specializzata.

I professionisti dovranno farsi trovare pronti a fornirla anche grazie alla creazione di team interprofessionali di esperti.

Questi ed altri aspetti specifici delle problematiche del gaming sono toccate dall’intervista che Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati ha rilasciato ad AGIMEG il 30 gennaio 2025.

 

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Il 2025 sarà un anno cruciale per il settore del gioco pubblico con la gara per le concessioni online e l’attesissimo riordino del comparto fisico, misure molto attese dall’intero settore. Tuttavia, questi cambiamenti potrebbero portare a contenziosi e dunque alla necessità di consulenze da parte di professionisti competenti sulla complicata normativa dedicata al gioco. Agimeg, su questi temi, ha intervistato l’avvocato Francesco Giuliani dello studio legale tributario Fantozzi e associati.

Il 2025 sarà un anno molto importante per il settore del gioco pubblico, comparto importante dal punto di vista economico, politico, sociale. Su tanti aspetti, sarà però anche un anno per le aziende del settore proprio perché dovranno far fronte ai numerosi impegni previsti da queste normative in arrivo.

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La Cassazione non applica il favor rei alla sanzione amministrativa tributaria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1274/2025, pubblicata il 19 gennaio, ha affermato che la deroga al principio del favor rei, applicato per equivalenza con la sanzione penale, anche in ambito sanzionatorio amministrativo tributario, può essere giustificata da esigenze di gettito erariale e ne ha escluso l’applicazione al caso di specie.
Ancora una volta la Corte abbraccia le ragioni erariali non tenendo conto dei principi costituzionali. La notizia è pessima per i contribuenti che si vedono negare un beneficio che trova la sua ragione d’essere nella Costituzione e nelle norme sovranazionali.

Per i contenziosisti dello Studio, tuttavia, si apre la possibilità di proporre giudizi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che si può considerare l’ultimo baluardo a difesa dei diritti fondamentali dei contribuenti.

L’avvocato Francesco Giulianil’avvocato Giulio Chiarizia, peraltro stanno ultimando la seconda edizione del volume:
«Diritto tributario, CEDU e diritti fondamentali dell’U.E.», di prossima pubblicazione per la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre.

Di seguito un estratto della sentenza nel punto in cui esamina l’applicazione della lex mitior (norma più favorevole al contribuente), ed esclude l’applicabilità del principio di favor rei.

«[La difesa del ricorrente] si è doluta pertanto della violazione del principio della retroattività della lex mitior, applicabile tanto alle sanzioni penali in senso stretto, quanto a quelle amministrative aventi contenuto sostanzialmente penale. A tal fine ha invocato la disciplina e la giurisprudenza unionale.

Ha quindi sostenuto che, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per la rimessione della questione alla Corte costituzionale, comunque invocata, l’art. 5 debba essere disapplicato per contrasto con l’art. 49, par. 1, del CDFUE. La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura più favorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 del DLgs. n. 87 del 2024 non può trovare accoglimento, né le difese della società hanno allegato ragioni sufficienti ad evidenziare la non manifesta infondatezza della denuncia di illegittimità costituzionale della disciplina derogatoria.

Premesso che l’applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, ed in particolar modo all’art. 5 del DLgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, così derogando al generale principio di retroattività della legge più favorevole, la scelta del legislatore non appare in contrasto con i principi costituzionali né con quelli unionali.

Questo collegio ovviamente non ignora la rilevante problematica sottesa al tema dell’applicazione della legge più favorevole per le ipotesi di rideterminazione delle sanzioni tributarie, questione di certo amplificata nel caso di specie, considerando che l’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampia revisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo in pratica l’intero impianto regolato dai DLgs. nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997. E tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, come di tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal Legislatore con la L. n. 111 del 2023 – dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con i conseguenti principi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse, quelli elencati nelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali) e c, punti da 1 a 5 (per le sanzioni amministrative) – consente di “leggere” la deroga alla lex mitior disposta dal legislatore delegato in un quadro coerente con i principi costituzionali, così come con quelli unionali.

Deve intanto riaffermarsi che l’equivalenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale costituisce una regola tendenziale ineludibile e inevitabile, che tuttavia non giunge ad una perfetta sovrapposizione dei piani. Se è vero che il principio del favor rei trova copertura costituzionale (nell’art. 25 Cost. secondo certa interpretazione, nell’art. 3 Cost. secondo più persuasiva ricostruzione), e sovranazionale nell’art. 49 CDFUE e nell’art. 7 CEDU, e che,

come più volte affermato dalla giurisprudenza unionale e da quella nazionale, la sanzione amministrativa può assumere sostanza e natura penale, è altrettanto utile ricordare che la stessa natura penale delle sanzioni ha necessità d’essere perimetrata.

A tal fine, senza lunghe digressioni, punto di costante snodo in materia è sempre rappresentato dai criteri fissati dalla Corte EDU nella sentenza “Engel”, ossia la qualificazione penale dell’illecito e, in sua assenza, al fine della estensione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 CEDU e 49 CDFUE a illeciti anche non qualificati formalmente come penali, lo scopo af”ittivo e non riparatorio della misura, la gravità della misura, anche nella sua applicazione concreta, la rilevanza attribuita dalla disposizione alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’autore (Corte EDU, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others/Netherlands).

Ciò comporta che le regole di garanzia affermate dai principi unionali in tema di reato si estendano alle sanzioni amministrative, ma questo non significa che reato e pena siano perfettamente coincidenti con violazione amministrativa-tributaria e sanzione».

Edoardo Belli Contarini su Norme & Tributi Plus Fisco «Patent box, opzione in scadenza il 29 gennaio»

L’ultimo articolo dell’Avv. Edoardo Belli Contarini per
Norme & Tributi Plus Fisco de Il Sole 24 Ore

«Patent box, opzione in scadenza il 29 gennaio» – 14 gennaio 2024
L’agevolazione implica il sostenimento degli oneri per la tutela legale

La legge di Bilancio 207/2024, in attesa della riforma organica prevista dall’articolo 6, lettere a) e b), della legge 111/2023 e relativa bozza di Testo unico delle agevolazioni tributarie, ha inciso in ordine sparso su diversi incentivi con l’obiettivo di premiare – tramite i noti meccanismi dei crediti di imposta, maggiorazione dei costi deducibili e aliquota ridotta Ires – la Transizione 5.0, l’Industria 4.0, gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati, gli incrementi occupazionali e la quotazione delle Pmi (articolo 1, commi 399 e seguenti).

Nondimeno, nel solco della transizione tecnologica e dell’innovazione probabilmente l’incentivo più appetibile è ancora il nuovo patent box – per la verità introdotto da tempo per effetto dell’articolo 6 del Dl 146/2021 e relativo provvedimento 15 febbraio 2022 n. 48243 – trattandosi di una misura che, diversamente dalle altre, risulta ormai sperimentata, senza limitazioni temporali, piuttosto semplice da applicare, senza ipotesi di recapture o di decadenza, e, ulteriore elemento da non sottovalutare, connotata dalla cosiddetta penalty protection.

Va ricordato che detto beneficio spetta a tutte quelle imprese che sostengano determinate spese eleggibili volte a creare i beni immateriali e a ottenere il relativo titolo di privativa ovvero in sintesi: software protetti da copyright, brevetti industriali per invenzioni e per modelli di utilità, disegni o modelli oppure ancora la combinazione di due o più dei predetti beni.

Risulta tuttora escluso soltanto il know-how – cioè i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili – che meriterebbe di essere reinserito nel perimetro degli IP, anche perché in linea con le indicazioni Ocse.

Ad ogni modo, l’ambito oggettivo del patent box è davvero ampio e spesso sottovalutato dalle stesse imprese, essendo incluse ad esempio pure le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori (circolare dell’agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023, n. 5/E, nonché l’elencazione rinvenibile nel Codice della proprietà intellettuale, Dlgs 30/2005).

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L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi Plus Fisco «Bonus ricerca e sviluppo, alla cassa per il riversamento. Pesano le variabili patent box e formazione 4.0»

L’ultimo articolo dell’Avvocato Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi Plus Fisco de Il Sole 24 Ore

«Bonus ricerca e sviluppo, alla cassa per il riversamento. Pesano le variabili patent box e formazione 4.0» – 11 dicembre 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima rata dovuta per il riversamento spontaneo del bonus ricerca per il periodo 2015-2019. Ma vanno valutati gli incroci con le altre agevolazioni.

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della prima ovvero dell’unica rata dovuta per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo maturati nel periodo 2015-2019; invero, tale adempimento costituisce conditio sine qua non per il perfezionamento della sanatoria, previo invio dell’istanza prenotativa entro il termine del 31 ottobre ultimo scorso. Le imprese, al fine di valutare definitivamente i benefici del riversamento, in termini di abbuono degli accessori e di causa di non punibilità ex lege, oltre a ponderare le novità dei recenti decreti di riforma in materia di crediti di imposta (l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, la definizione agevolata delle sanzioni, la nuova causa di non punibilità ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) devono soppesare altre variabili quali la certificazione di qualità presso il Mimit (articolo 23 del Dl 73/2022, Dpcm 15 settembre 2023) e le eventuali ricadute sulle altre agevolazioni eventualmente fruite, cioè ad esempio il patent box e il credito formazione 4.0.

Sulla prima tematica interconnessa, va considerato che la notifica di un Pvc ovvero di un atto di recupero notificato ante richiesta della certificazione di qualità inibisce gli effetti protettivi nei confronti di recuperi erariali incidenti sul requisito della novità dei progetti di ricerca e sviluppo; tuttavia, se il Pvc, quale atto istruttorio tipico interviene dopo la richiesta della certificazione e quindi nelle more della procedura di ruling dinanzi al Mimit, vero è che lo scudo nei confronti dell’Agenzia scatta soltanto una volta che siano decorsi i termini di rito previsti dal Dpcm – in genere 90 giorni – ma è pur vero che se l’interpello si chiude positivamente non ci sono problemi.

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Edoardo Boggi tax expert per l’Osservatorio
sull’Open Innovation del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano School of Management ha dato vita all’Osservatorio sulla Open Innovation che si articola in una serie di workshop e webinar nel corso dei quali vengono approfonditi i temi della ricerca sulla open innovation per le imprese.

Il lavoro dell’Osservatorio conta sulla collaborazione di numerosi partner tra i quali figurano soli due studi legali: con Fantozzi&Associati, coinvolto per gli approfondimenti di natura fiscale e tributaria, anche lo studio legale GOP.

L’attività dell’Osservatorio entrerà nel vivo con un workshop che si terrà lunedì 23 settembre 2024 su Venture Building e Venture Clienting.

Le frontiere del Corporate Venturing

Il workshop si propone di rispondere ad alcune domande:

  • Cos’è il Corporate Venturing?
  • Quali sono gli obiettivi e i diversi modelli di Corporate Venturing?
  • Quali sono le principali differenze tra Corporate Venture Builder & Startup Studio? 

Al workshop partecipa l’avvocato Edoardo Boggi, associato di Fantozzi&Associati, sede di Bologna, con un keynote dedicato all’analisi delle tematiche legali e delle opportunità fiscali che possono emergere in caso di pianificazione di un progetto di venture building da parte di una società, con l’intervento di un terzo soggetto, il venture builder incaricato di sviluppare il progetto.

L’avvocato Boggi si occupa dell’analisi dei profili fiscali:

«Venture building: tools legali e fiscali», è il titolo del keynote è realizzato a quattro mani con l’avvocato Matteo Canonico dello studio Gianni Origoni & Pts. che si occupa particolarmente degli aspetti corporate.

È previsto anche l’intervento di Eniverse, il corporate venture builder di Eni che si occupa di seguire, sviluppare e intercettare nuove idee e progetti che siano funzionali a  migliorare e innovare i servizi e i processi di ENI, oltre a un venture builder tedesco, che riporta la sua esperienza.

Gli altri eventi dell’Osservatorio dell’Open Innovation

Il programma dell’Osservatorio per l’Open innovation, cui contribuiscono partner di grande prestigio, prosegue con altri workshop e tre webinar rispettivamente:

16 Ottobre h.17.00 –«Gli enablers dell’Open Innovation: strumenti di finanziamento, contrattualistica, IP, aspetti fiscali e tributari» nel corso del quale verranno discussi:

    1.  strumenti per finanziare i progetti di Open Innovation
    2. Gestire le relazioni contrattuali con le startup
    3. La gestione dell’IP nei progetti di Open Innovation
    4. I principali aspetti fiscali e tributari per il Venture Building
    5. Le sfide dell’Open Innovation nel Pharma

6 Novembre h.17.00 – «Le nuove frontiere del Venture Building», che si concentrerà su:

    1. Le sfide e le opportunità del venture building per le PMI
    2. Il valore degli Startup Studios per le aziende e le PMI
    3. L’Artificial intelligence nei processi di venture building e di Open Innovation

20 Novembre h.17.00 –«Strumenti, processi e relazioni per accelerare i progetti di Open Innovation» per trattare:

    1. Come misurare il valore dei programmi di Open Innovation
    2. Stimolare la creatività nei processi di Open Innovation: problem solving, crowdsourcing e idea challenge
    3. Il ruolo del capitale relazionale nei processi di Open Innovation
    4. Il product management e l’agile per l’Open Innovation

 

L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Juriste International sulle società di comodo

Edoardo Belli Contarini firma un’articolo per la rivista Juriste International dal titolo «An overview of the European Directive on shell companies».

La rivista Juriste International è nota per offrire una visione solida e diversificata delle prospettive su argomenti di interesse per gli avvocati. In particolare, in questo articolo l’avvocato Contarini, affronta il tema delle società di comodo, come entità legalmente costituite che rimangono inattive fino al loro utilizzo da parte degli stakeholder.

Anche se non c’è nulla di intrinsecamente illecito, la possibilità di abuso è concreta, soprattutto nel campo dell’evasione fiscale.

In questo senso è sul tavolo una proposta della Commissione europea per l’adozione di una direttiva che affronti questo problema e che possa entrare in vigore a partire dal 2024. 

Edoardo Belli Contarini approfondisce come lo scambio obbligatorio di dati ed eventuale la richiesta di controlli fiscali tra stati membri possa riguardare le aziende e illustra quali compagnie dovranno adeguarsi e quale sarà la buona prassi da seguire per riorganizzarsi in maniera lecita.

Di seguito l’incipit dell’articolo (in inglese).

«A 2018 European Parliamentary Research Service study noted three types of shell companies: (1) anonymous companies, (2) “letterbox” companies that register in one member State, but the company’s economic activity occurs in another State to take advantage of differences in labor regulations and social security contributions, and (3) “special purpose entities,” which are essentially holding companies. The new Directive is an attempt to regulate this, with the goal of implementing the EU’s “Green Deal” and effective taxation, particularly where “interposed” companies are inserted in the chain of ownership1. The new Directive will enter into force in 2024 but refers to 2022-2023 as a benchmark»

A questo link  è possibile scaricare la versione integrale in .pdf

L’articolo di Edoardo Belli Contarini per Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore : «Agevolazioni tributarie, l’intelligenza artificiale entra nel Testo unico»

«Agevolazioni tributarie, l’intelligenza artificiale entra nel Testo unico» è il titolo dell’ultimo articolo a firma dell’avv. Edoardo Belli Contarini e pubblicato oggi su Norme & Tributi de Il Sole 24 Ore.

«Si è appena conclusa la consultazione pubblica sul sito dell’agenzia delle Entrate sui testi unici della riforma fiscale. Quello sulle agevolazioni tributarie, nonostante la corposità dell’articolo normativo, è di ausilio per mappare gli incentivi anche a sostegno dell’intelligenza artificiale.»

La sentenza ottenuta da Lucia Montecamozzo e Cristina Periti per CNH e IVECO

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha riconosciuto che il limite massimo al contributo pagato all’AGCM, previsto per i gruppi in presenza di controllo ex art. 2359 c.c., si applica anche quando la controllante non è residente in Italia.

La conclusione, che parrebbe ovvia, è giunta dopo anni di discussioni con l’Antitrust che, violando i principi comunitari di non discriminazione e libertà di stabilimento, continua a circoscrivere il limite massimo di contribuzione ai soli gruppi con controllante residente. Gli avvocati Lucia Montecamozzo e Cristina Periti, per CNH e IVECO, hanno ottenuto una sentenza che riconosce che la disposizione civilistica che regola il controllo nulla dice sulla residenza del soggetto che lo esercita.

La speranza è che l’Autorità riveda la propria posizione e consenta anche alle controllanti non residenti il versamento di un contributo complessivo (oggi) di Euro 290.000,00 per tutto il gruppo, così come previsto per le controllanti residenti.

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Fantozzi & Associati nella lista «Gli studi legali dell’anno 2024» de Il Sole 24 Ore e Statista

Lo studio legale tributario Fantozzi & Associati rientra, anche quest’anno, nella lista de «Gli studi legali dell’anno 2024» di Statista e Il Sole 24 Ore.

L’indagine, svolta a livello nazionale nei diversi settori di attività degli studi, si basa sulle segnalazioni di avvocati, giuristi d’impresa e sulle opinioni dei clienti. Consulta la lista.