Lo Studio assiste i propri clienti, italiani e internazionali, nelle questioni di diritto tributario internazionale sia in relazione alle imposte dirette, sia in relazione all’IVA, sia in relazione alle altre imposte indirette.
Lo Studio fornisce assistenza in merito all’applicazione:
- delle norme italiane aventi portata internazionale;
- della normativa europea;
- delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
alla luce della loro evoluzione nel quadro normativo italiano e internazionale e dei costanti sviluppi interpretativi maturati in sede dell’Unione Europea e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Lo Studio vanta una specifica competenza in materia di BEPS, ATAD, CFC, esterovestizione oltre che alle tematiche relative a stabili organizzazioni e all’applicazioni di ritenute alla fonte.
Lo Studio ha più volte partecipato attivamente alle consultazioni indette:
- dall’Unione Europea;
- dall’OCSE;
- dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o dall’Agenzia delle Entrate per il recepimento, sul piano domestico, della disciplina europea o internazionale.
In particolare, lo Studio ha fornito spunti, ad esempio:
- sul regime IVA applicabile ai servizi assicurativi e finanziari;
- sulla c.d. web tax/digital services tax;
- sui regimi del Pillar 1 e del Pillar 2;
- sulla DAC 6;
- sull’investment management exemption.
Lo studio, da anni membro dell’UIA, l’Association Internationale des Avocats, garantisce ai propri clienti assistenza in diverse giurisdizioni:
- affiancandoli in operazioni cross-border;
- aggiornandoli sulle principali novità fiscali introdotte all’estero.
Lo Studio vanta una significativa esperienza in merito:
- al regime dei cosiddetti “paperoni” avendo assistito diverse persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Italia per godere della disciplina di cui all’art. 24 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR);
- al regime dei cosiddetti “impatriati” avendo assistito contribuenti che hanno ritrasferito la propria residenza in Italia in applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 con particolare riferimento all’applicabilità o meno dei limiti posti dalla disciplina c.d. de minimis di cui al Regolamento dell’Unione Europea n. 2023/2831.